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CREDITO D’ IMPOSTA per INVESTIMENTI TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN PIANO TRANSIZIONE 5.0

By 8 Marzo, 2024 No Comments

CREDITO D’ IMPOSTA per INVESTIMENTI TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN PIANO TRANSIZIONE 5.0

Normativa :

Articolo 38 del Decreto Legge PNRR 19-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, più il futuro decreto attuativo la cui pubblicazione è prevista entro il 2 aprile 2024.

Fondi stanziati :

Circa 13 miliardi di euro, di cui circa 6,5 per il 2024 e circa 6,5 per il 2025.
In particolare, sia per il 2024 che 2025, i 6,5 miliardi di euro sono distribuiti in questo modo:
• Circa 3,9 miliardi per i beni strumentali
• Circa 2 miliardi per autoconsumo e autoproduzione
• Cira 0,6 miliardi per la formazione
Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

Beneficiari :

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esclusioni:

Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Investimenti ammessi :

Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Si precisa che per stabilire quanto un investimento si ritiene effettuato, cioè il cosiddetto “momento di effettuazione”, occorre seguire  le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Beni STRUMENTALI E/O BENE IMMATERIALE (investimento trainante):

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che sono interconnessi al sistema aziendale (cioè i BENI 4.0), a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO B (BENI IMMATERIALI):

L’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato integrato con anche l’inserimento delle 2 seguenti tipologie di software:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

IMPIANTI FONTI RINNOVABILI (investimento trainato) :

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d’imposta anche per gli investimenti, , in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

FORMAZIONE DEL PERSONALE (investimento trainato) :

Se e solo se, tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,si ottiene la riduzione dei consumi energetici, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, è possibile richiedere il credito d’imposta anche per le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

AGEVOLAZIONE CREDITO DI IMPOSTA 5.0 :

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.
Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

REQUISITI :

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.

OPERATIVITÀ :

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione richiesta unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con successivo decreto.
In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione necessaria.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
• a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
• b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con successivo decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
• i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
• ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

RECAPTURE  :

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

ADEMPIMENTI :
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

DECRETO ATTUATIVO, la cui pubblicazione è prevista entro il 2 aprile 2024:

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0 e nemmeno con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
Il credito d’imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

 OSSERVAZIONI DA PARTE DI VZ CONSULTING SRL
• Il provvedimento è già in vigore dal 2 marzo 2024. Tuttavia, trattandosi di un decreto-legge di emanazione governativa, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Nel processo di conversione potrebbero essere apportate delle modifiche e/o integrazioni.
• Non sono ammessi investimenti effettuati prima del 01/01/2024.
• Non si tratta del sostituto del Credito d’Imposta 4.0. Infatti il Credito d’Imposta 4.0 è tuttora in vigore e lo sarà fino al 30/06/2026 (fatte salve ulteriori proroghe) e prevede un credito d’imposta del 20 % per i beni strumentali del 15 % per i beni immateriali.
• Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0 e nemmeno con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Questo comporta che, sul medesimo investimento, non è possibile usufruire del 4.0 e poi presentare la pratica per il 5.0.
• Non si tratta di un incentivo completamente automatico, come è invece il 4.0, ma bensì di un incentivo per il quale sono stati stanziati circa 13 miliardi di euro. Pertanto occorre caricare la documentazione necessaria su un apposito portale del GSE, al quale sarà possibile accedere fino ad esaurimento dei fondi. Pertanto questa agevolazione è più simile ad un bando, in quanto si deve attendere la risposta del GSE prima di poter usufruire del Credito d’Imposta. Il portale ad oggi non è ancora stato creato e si ipotizza che verrà attivato a ridosso della pubblicazione del decreto attuativo.
• È obbligatorio effettuare un investimento trainante in beni materiali e/o immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che consenta di raggiungere il risparmio energetico, e poi si può aggiungere un investimento trainato in impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili
• Non sono ammessi investimenti solamente attinenti ad impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili (esempio impianto fotovoltaico) o solamente attinenti al risparmio energetico (esempio impianto illuminazione a led). Inoltre, gli impianti atti a produrre energia devo essere obbligatoriamente prodotto in Unione Europea e devono rispettare normative tecniche ben precise.
• C’è un nodo relativo alla determinazione delle aliquote. Come precedentemente descritto, il risparmio energetico che viene premiato può essere riferito o ai consumi dell’intera struttura produttiva oppure a uno specifico processo. Ma che cosa succede se l’investimento riguarda più processi e generi risparmi diversi tra loro? Facciamo un esempio: l’azienda acquista una nuova fresatrice che fa risparmiare il 30% di energia nel processo di fresatura ed una lucidatrice che fa invece risparmiare il 10% dei consumi nel processo di lucidatura. Quale sarà la fascia di riferimento, visto che l’aliquota dovrà essere unica? Si auspica che il futuro decreto attuativo spieghi anche come gestire questa questione
• Ad oggi sono ancora molti gli aspetti della normativa che non sono chiari : si è in attesa di un futuro decreto attuativo che dovrebbe essere pubblicato entro il 2 aprile 2024 che si auspica possa chiarire tutti i numerosi dubbi.

8 marzo 2024

VZ Consulting SRL

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