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CREDITO D’IMPOSTA per attività di Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design Ideazione Stilistica svolte negli esercizi dal 2023 al 2025

By 19 Gennaio, 2024 No Comments

CREDITO D’IMPOSTA per attività di

Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design Ideazione Stilistica (RSDI)

CREDITO D’IMPOSTA per attività di Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design Ideazione Stilistica svolte svolte negli esercizi dal 2023 al 2025, introdotto con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e modificato dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021)
come modificato dall’articolo 1 comma 45 dalla Legge 30 n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022)

Imprese Beneficiarie :

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che abbiano effettuato una delle attività di seguito indicate.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività ammesse :

con la Legge di Bilancio 2021 sono state apportate delle rilevanti modifiche alla normativa relativa al Credito d’Imposta per le seguenti attività :
• ricerca e sviluppo (comma 200) , come definitiva dal Manuale di Frascati.
• transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (comma 201).
• innovazione tecnologia (comma 201), come definitiva dal Manuale di Oslo.
• design e ideazione estetica (comma 202), per le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Aliquote del Credito d’Imposta esercizio 2023 (questa pratica è da svolgersi nel 2024 prima di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2023):

  • 10 % dei costi ammissibili per le attività di R&S, nel limite massimo di 5 milioni;
  • 10 % per le attività di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
  • 10 % dei costi ammissibili per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
  • 10 % dei costi ammissibili per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 2 milioni di euro.

Aliquote del Credito d’Imposta esercizi 2024 e 2025:

  • 10 % dei costi ammissibili per le attività di R&S, nel limite massimo di 10 milioni;
  •  5 % per le attività di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
  •  5 % dei costi ammissibili per le attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
  •  5 % dei costi ammissibili per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 2 milioni di euro.

Spese ammesse :

ai fini della determinazione del credito d’imposta si  considerano, in proporzione al tempo dedicato alle attività oggetto di credito d’imposta, le spese relative a:

  • personale in rapporto di lavoro subordinato
  • amministratori e/o soci (il costo ammissibile non può superare per il 50 % del compenso annuo lordo)
  • consulenze esterne e servizi equivalenti (il costo ammissibile non può superare il 20 % del costo derivante dalla somma del costo del personale addetto alle attività RSDI + il costo RSDI di amministratori e/o soci)
  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi (il costo ammissibile non può superare il 30 % del costo derivante dalla somma del costo del personale addetto alle attività RSDI + il costo RSDI di amministratori e/o soci
  • quote di ammortamento di beni strumentali e software (il costo ammissibile non può superare il 30 % del costo derivante dalla somma del costo del personale addetto alle attività RSDI + il costo RSDI di amministratori e/o soci)

Adempimenti documentali :

  • Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale)
  • Redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione
  • Predisposizione di alcuni documenti da esibire su richiesta degli organi competenti
  • col D.P.C.M. del 14/09/2023 è stata introdotta, per le imprese beneficiarie, la possibilità di avvalersi di un Certificatore Tecnico iscritto in un apposito Albo che sarà gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy; entro il 31/12/2023 saranno pubblicate le linee guida ma Vi anticipiamo che il Dott. Ing. Valerio Zanoni sarà iscritto in tale Albo, in quanto possiede sia il titolo di studio idoneo che comprovata e documentata esperienza professionale in ambito di presentazione, valutazione o rendicontazione di progetti di RSDI. La Certificazione è vincolante nei confronti degli enti adibiti ai controlli (tra cui l’Agenzia delle Entrate), sollevando dalle responsabilità di natura tecnica il Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del credito d’imposta; tali responsabilità saranno assunte dal tecnico certificatore
  • Facoltativamente ed a soli fini statistici, comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Modalità di utilizzo :

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi (i costi per l’attestazione sono ammissibili ai fini del credito d‘imposta fino a un massimo di 5 mila euro).

SI PRECISA CHE SI TRATTA DI UN CREDITO D’IMPOSTA E COME TALE È USUFRUIBILE  SUL MODELLO F24 IN COMPENSAZIONE CON QUALSIASI TRIBUTO, QUINDI A PRESCINDERE DAL REDDITO AZIENDALE

Il Ns. Studio è in grado di assisterVi nella fase di rendicontazione per consentirVi di beneficiare del credito di imposta, mettendo a disposizione le Ns. competenze professionali, grazie alle quali abbiamo già gestito con successo centinaia di progetti su tutto il territorio nazionale.
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19 gennaio 2024

VZ Consulting SRL

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